Avvocato Domenico Esposito
 


MANTENIMENTO DEI FIGLI
NELL'AFFIDO CONDIVISO

 

Secondo la nuova disciplina dell'affido condiviso, i figli rimangono affidati ad entrambi i genitori.

Ciò non significa che i figli devono passare necessariamente un tempo equivalente con l'uno e con l'altro degli stessi, potendo essere stabilito un tempo di permanenza differente con i due genitori.

Nel caso, ordinario, in cui i figli sono affidati congiuntamente ai due genitori, ognuno contribuisce al loro mantenimento nel tempo in cui gli stessi permangono con quel genitore.

Con la nuova disciplina, in altre parole, l'assegno di mantenimento che, prima della riforma del 2006, spettava al coniuge affidatario della prole, ora non va più versato.

Detto contributo per il mantenimento torna a sussistere solo qualora il tribunale, nei casi particolari i cui ritenga che tale decisione sia necessaria per il bene del figlio, disponga l'affido a uno solo dei genitori, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore.

In questo caso, il tribunale fissa altresì la misura e il modo con cui ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli, tenendo conto delle:

a) attuali esigenze del figlio;

b) tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;

c) tempi di permanenza presso ciascun genitore;

d) risorse economiche di entrambi i genitori;

e) valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

Le parti sono comunque libere di determinare di comune accordo il contributo di matenimento per i figli, che però deve comunque garantire il soddisfacimento di tutte le esigenze del minore.

L'assegno è automaticamente adeguato di anno in anno secondo gli indici ISTAT oppure con altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.

Qualora le informazioni sui redditi fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate o siano oggetto di contestazione, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

Il giudice, inoltre, prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.

Salvo l'ipotesi di perdita della potestà, detta potestà è esercitata da entrambi i genitori.

Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.

Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.